sabato 28 luglio 2012

FISCAL COMPACT E MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ (MES).

Dossier Camera - I Trattati sul Fiscal Compact e sul Meccanismo europeo di stabilità

Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA

Documentazione per l’esame di Progetti di legge
I Trattati sul Fiscal Compact e sul Meccanismo europeo di stabilità

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sabato 14 luglio 2012

DECRETO-LEGGE 31-05-2010, n. 78. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica


DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
(10G0101) (GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114)
note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
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Patto per la salute per gli anni 2010-2012

fonte: http://www.normativasanitaria.it/dettaglioAtto.spring?id=31789
Provvedimento 03 dicembre 2009
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.
(Repertorio n. 243/CSR)
(09A15603)
(G.U. Serie Generale, n. 3 del 05 gennaio 2010)
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mercoledì 11 luglio 2012

DECRETO-LEGGE 06-07-2012, n. 95. Spending review

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
(12G0117) (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
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martedì 10 luglio 2012

LEGGE 28-06-2012, n. 92. Riforma del mercato del lavoro (legge "Fornero")

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
(12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012
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LEGGE 31-05-1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

LEGGE 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
(GU n.128 del 3-6-1995 - Suppl. Ordinario n. 68)
note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1995
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lunedì 9 luglio 2012

LEGGE 06-07-2012, n. 96. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici...

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
(12G0120) (GU n.158 del 9-7-2012)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2012

domenica 8 luglio 2012

CIRCOLARE 8 marzo 2012, n.2. Decreto-legge n. 201/2011. Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie Generale n. 152 del 02-07-2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 8 marzo 2012, n.2
Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214  del  2011, c.d. «decreto salva Italia»  -  art.  24  -  limiti  massimi  per  la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni. (12A07404)
1. Premessa.
  Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la crescita,  l'equita'  e  il consolidamento   dei   conti   pubblici, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011,  con l'art. 24 e' stata introdotta una  nuova  disciplina  in  materia  di trattamenti pensionistici. Considerati  il  rilevante  impatto  delle norme  e  le  numerose  richieste  di  chiarimento  pervenute   dalle amministrazioni, con la presente circolare, condivisa  nei  contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministero dell'economia e delle finanze e  l'INPS  -  gestione  ex  INPDAP,  si ritiene  opportuno  fornire  delle  indicazioni  interpretative   per un'omogenea applicazione della disciplina  soprattutto  relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di  impiego,  mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati  in  apposita circolare dell'Ente previdenziale.
2. Limiti di eta' per la permanenza in servizio.
Le recenti norme hanno previsto dei nuovi  requisiti  anagrafici  e contributivi  per  la  maturazione   del   diritto   al   trattamento pensionistico,  hanno  abrogato  il  regime  delle  finestre  per  la decorrenza  del  trattamento   ed   hanno   introdotto   il   sistema contributivo pro-rata per le anzianita' maturate  successivamente  al 1° gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal 1° gennaio 2012, prevede la «pensione di vecchiaia», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la «pensione anticipata», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10  e  11,  fermo restando quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 del medesimo articolo.
  Per  i  lavoratori  dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni, iscritti alle casse  gestite  dall'ex  INPDAP,  uomini  e  donne,  il requisito anagrafico  per  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di eta'  (commi 6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianita' contributiva  minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai  quali  il  primo accredito contributivo decorre successivamente al  1°  gennaio  1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66  anni  e  quello contributivo pari  a  20,  l'accesso  al  pensionamento  e'  altresi' condizionato  all'importo  della  pensione  che  deve  risultare  non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno  sociale.  Si  prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in  possesso  di  un'eta' anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianita'  contributiva effettiva di 5 anni.
  Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni  uomini il requisito per il diritto alla pensione anticipata  nell'anno  2012 si consegue alla maturazione del 42° anno e  un  mese  di  anzianita' contributiva (comma 10 dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno  2012  si  consegue alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianita' contributiva. I predetti requisiti contributivi sono  poi  incrementati  di  un  mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese  a  decorrere  dall'anno  2014,
fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere  dal 1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata  da  parte  di  un lavoratore che abbia un'eta' anagrafica inferiore a 62 anni  comporta delle penalizzazioni sul trattamento a  meno  che  non  ricorrano  le condizioni previste dal comma 2-quater dell'art. 6 del  d.l.  n.  216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14  del  2012.  In base  a  quest'ultima  previsione,  le  disposizioni  in  materia  di riduzione  percentuale  dei  trattamenti  pensionistici  non  trovano applicazione limitatamente  ai  soggetti  che  maturano  il  previsto requisito  di  anzianita'  contributiva  entro   il   2017,   qualora l'anzianita'  contributiva  derivi  esclusivamente   da   prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione  obbligatoria per maternita',  per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  leva,  per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
  Il requisito di eta' anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed il  requisito dell'anzianita'  contributiva per la maturazione del diritto  alla  pensione  anticipata  sono  poi soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione  del  sistema di adeguamento alla speranza di vita  (comma  12  dell'art.  24).  Si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre  2011  (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) e' stato determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013.
  E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi  3  e  14),  i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento  entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime  previgente per l'accesso e per la decorrenza del  trattamento  pensionistico  di vecchiaia  e  di  anzianita'.  Pertanto,  anche  se  sono  ancora  in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su  opzione,  al nuovo regime sui requisiti di  eta'  e  di  anzianita'  contributiva, fermo restando che si applica anche a  loro  il  regime contributivo pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.
  Ne consegue che per i dipendenti che, alla  data  del  31  dicembre 2011, hanno maturato  i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento vigenti prima del d.l. n.  201  del  2011  (sia  per  eta',  sia  per anzianita' contributiva di 40 anni indipendentemente  dall'eta',  sia per somma dei requisiti di eta'  e  anzianita' contributiva  -  c.d. «quota»), anche nel caso in cui non abbiano  ancora  conseguito  alla predetta data del 31 dicembre 2011 il  diritto  alla  decorrenza  del trattamento pensionistico (c.d.  «finestra»),  continuano  ad  essere vigenti  le  condizioni   legittimanti   l'accesso   al   trattamento precedenti e non puo' trovare applicazione la nuova  disciplina,  che esplica i suoi effetti esclusivamente nei  confronti  dei  dipendenti «che a decorrere dal 1° gennaio 2012  maturano  i  requisiti  per  il pensionamento» (combinato  disposto  dei  commi  5  e  6).  Pertanto, l'amministrazione, nell'anno 2012 o  negli  anni  successivi,  dovra' collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento  in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano gia'  in  possesso della massima anzianita' contributiva o della quota  o  comunque  dei requisiti   previsti   per   la   pensione.   Si   raccomanda    alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei  dipendenti  prossimi  al  pensionamento,   anche   eventualmente attraverso  la  consultazione  delle  banche  dati   presso   l'ente previdenziale di riferimento, al fine di  verificare  il  momento  di maturazione dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva.
  Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per  l'accesso al trattamento; l'art. 24 non ha  invece  modificato  il  regime  dei limiti di eta' per la permanenza in servizio, la cui  vigenza,  anzi, e' stata spressamente confermata (comma  4  dell'art.  24).  Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i  dipendenti  i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65°  anno  di eta' in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i  dipendenti dello Stato e all'art. 12 della l. n. 70 del 1975  per  i dipendenti
degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica  anche  alle altre categorie di dipendenti  in  mancanza  di  diversa  indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad  esempio, compimento del 70° anno di eta' per  i  magistrati,  gli  avvocati  e procuratori  dello  Stato  ed   i   professori   ordinari   in   base rispettivamente all'art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all'art.  34 del r.d. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del d.p.r. n. 382 del  1980). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite  di  eta' ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro  o  di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito  minimo per il diritto alla pensione  (il  principio  della  prosecuzione  si desume dall'art. 6, comma 2-bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di  licenziamento).  Inoltre,  per  i  dipendenti  che  hanno maturato il diritto a pensione  (diversa  da  quella  di  vecchiaia), l'eta' ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il  trattenimento  e per  la  finestra)  in   presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego.
  Discende da quanto detto che nel settore del  lavoro  pubblico  non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 citato.
  In quest'ottica, il comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede  che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel  caso in cui il dipendente abbia un'eta' anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire  la  maturazione  del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che  altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo - non sarebbero  in grado  di  fruire  del  trattamento  neppure  alla  prescritta   eta' anagrafica. Inoltre, in linea con i principi  enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente  riforma  che,  in caso  di  domanda,  l'amministrazione  e'  tenuta   a   disporre   il trattenimento in servizio per quei dipendenti che  non  hanno  ancora raggiunto il equisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale,  n.  282  del 1991,  nella quale si afferma che: " Il  principio  (...)  secondo  cui  non  può essere  preclusa,  senza  violare  l'art.  38,  secondo  comma  della Costituzione,  la  possibilita'  per  il  personale  (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che  sia  la  data  di assunzione - non abbia ancora maturato  il  diritto  a  pensione,  di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto,  non  puo'  che  avere  (...) valenza generale.".
  E' opportuno inoltre evidenziare che, poiche' il citato art. 24  ha generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  viene  invece meno il concetto di massima anzianita'  contributiva  e,  quindi,  la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1° gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della  pensione (es. art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 413 del 1989,  convertito in l. n. 37 del 1990 per i dirigenti civili dello Stato  in  servizio al 1° ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del d.lgs. n.  297  del  1994
per il personale del comparto scuola).
  Si segnala che rimangono fermi gli specifici  limiti  ordinamentali stabiliti per il personale  delle  Forze armate,  della  Polizia  ad ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal  d.lgs.  n. 165 del 1997 e dalle disposizioni speciali di  settore).  Per  questo personale, fra l'altro, la legge rinvia ad  apposito regolamento  di delegificazione la disciplina dell'armonizzazione  dei  requisiti  di accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole  per la generalita' dei pubblici dipendenti (comma  18  dell'art.  24) e, pertanto, allo stato, le nuove norme sui  requisiti  di  accesso  non sono   applicabili,   salva   invece  l'applicazione   del   sistema contributivo pro-rata.
3. Il trattenimento in servizio e la  risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
  Il comma 20 dell'art. 24 prevede:  «Resta  fermo  che  l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72  del decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento  a  decorrere dal  1  °  gennaio  2012,  tiene  conto  della  rideterminazione  dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal  presente articolo.».
  Da tale disposizione discendono due effetti:
    anche  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  riforma  sono applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n.  112 del 2008 e, cioe', il trattenimento in servizio  oltre  i  limiti  di eta', la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro  e  l'esonero (per questo, nei limiti stabiliti dal comma 14,  lett.  e,  dell'art. 24);
    i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti  di coloro che maturano i requisiti  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi  requisiti  di  accesso  al pensionamento, fatta eccezione per  l'istituto  dell'esonero  che  e' stato abrogato dalla data di entrata in vigore della l.  n. 214  del 2011 (e, cioe', dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa  riferimento alla data di entrata in vigore del «presente decreto», ma poiche'  la norma e' stata introdotta dalla legge di conversione, la sua  portata va riferita alla data di entrata in  vigore  della  medesima  legge), tranne che per gli esoneri gia' concessi alla data  del  4  dicembre 2011 (cfr.: paragrafo successivo).
  Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno  chiedere  e le amministrazioni potranno accordare il   trattenimento  in  servizio (fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 31,  del  d.l.  n.  78  del 2010, convertito  in l. n. 122 del 2010, circa il  finanziamento),  ma questo si riferira' al periodo successivo al conseguimento del  nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di  vecchiaia.  Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potra'  essere accordato solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 (salvo 'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla  speranza  di  vita)  nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. I  dipendenti  che nell'anno 2012 compiono 66 anni di eta', avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato  il diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti  al  previgente regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo  l'eventuale  trattenimento  in servizio concesso  dall'amministrazione o l'applicazione dell'eventuale finestra, per questi dipendenti l'eta' di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio  non  puo'  protrarsi oltre il 65° anno di eta'.
  Si segnala che l'art. 16 del  d.lgs.  n.  503  del  1992  e'  stato nuovamente modificato di recente dall'art. 1 del  d.l.  n.  138  del 2011, convertito in l. n.  111  del  2011.  Con  l'ultimo  intervento normativo e' stata valorizzata la discrezionalita' nella  concessione del  trattenimento  da  parte  dell'amministrazione,   aspetto  gia' evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.l.  n. 112 del 2008, convertito  in  l.  n.  133   del  2008.  Rimane  fermo, pertanto, che il  trattenimento  in  servizio  non  costituisce  piu' oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma  di  un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende  dalle valutazioni che  l'amministrazione  compie  in  ordine   all'organizzazione,   al fabbisogno  professionale  e  alla   disponibilita'  finanziaria.   In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare  n. 10 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  Inoltre, nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere  alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianita' di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto  dal  comma 10 secondo periodo dell'art. 24  e  l'adeguamento  alla  speranza  di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi  (considerato  il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e  l'adeguamento  alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala che,  a  seguito  della  riforma,  con  cui  e'  stato generalizzata l'applicazione del sistema contributivo per  le  anzianita'  maturate successivamente al 1° gennaio 2012, non e' piu' attuale  il  concetto di  «anzianita'  massima  contributiva»  ed  è quindi mutato il 
presupposto per l'esercizio del potere  unilaterale  di  risoluzione, che, come visto, in virtu' del comma 20 citato, per i dipendenti  che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e'  attualizzato agli anni di anzianita' contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata.  In  proposito,  poiché la  norma sulla  pensione   anticipata   prevede   la   possibilita'   di   una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in  possesso di un'eta' inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i  quali potrebbe operare la penalizzazione  legale.  Sul punto  si  richiama quanto gia' evidenziato circa il recente intervento normativo operato dalla l. n. 14 del 2012, di conversione del  d.l.  n.  216  del  2011 (art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011).
  Resta inteso che il presupposto  per  l'applicazione  dell'istituto della risoluzione nei  confronti  di  coloro che  hanno  maturato i requisiti di eta' o di anzianita' contributiva entro l'anno 2011  per effetto della norma rimane fissato secondo il  regime  previgente  al compimento dei 40 anni di anzianita' contributiva.
  Riprendendo quanto  detto  nella  circolare  n.  10  del  2008,  si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni  di  adottare  dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare  comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri  si  configurano quale  atto  di  indirizzo  generale  e,  quindi,  dovrebbero  essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di  personale o comunque  adottati  dall'autorita'  politica.  Tra  questi  criteri possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di  riorganizzazione di strutture in  relazione  a progetti  di  innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione  degli  assetti  organizzativi   e  i  processi di riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di  esubero.  In proposito, si segnala che l'art. 16 della l. n. 183 del  2011,  legge di stabilita' per il 2012, nel modificare l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio all'applicazione dell'art.  72,  comma  11, del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate  situazioni  di  soprannumero  o  siano rilevate eccedenze. Inoltre, l'art. 15, comma 1 bis, del d.l.  n.  98 del 2011, convertito  in  l.  n.  111  del  2011, nell'ambito  della disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede  che  il commissario straordinario nell'adottare  le  misure  per  ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente, possa esercitare «la facolta'  di cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n  112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei  confronti  del personale che non abbia raggiunto l'anzianita'  massima  contributiva di quaranta anni.».
  Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art.  16,  comma  11,  del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011,  secondo  cui: «In tema di risoluzione del  rapporto  di  lavoro  l'esercizio  della facolta' riconosciuta alle  pubbliche  amministrazioni  prevista  dal comma 11 dell'art. 72 del  decreto-legge  25 giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e successive modificazioni, non  necessita  di  ulteriore  motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  atto generale  di organizzazione  interna,  sottoposto   al   visto   dei competenti organi di controllo.».
4. Esonero.
  In base a quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell'art.  24  in esame l'istituto dell'esonero dal  servizio, disciplinato  dall'art. 72, commi da 1 a 6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, e' stato soppresso dalla legge di conversione  n.  214  del 2011 e, quindi, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del  rapporto  continuano ad applicarsi agli esoneri gia' concessi prima del 4 dicembre. Con la norma, inoltre, sono state  disapplicate  le  disposizioni  di  leggi regionali  contenenti  discipline  analoghe  a  quelle  dell'istituto dell'esonero di cui alla normativa statale. Per quanto  riguarda  il regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale  in esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica,  come  per  la generalita' dei lavoratori, il  regime  previgente  sui requisiti  e sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti  entro  il 31 dicembre 2011. Inoltre, il previgente regime trovera' applicazione anche nei confronti del personale in esonero che matura  i  requisiti
di accesso al trattamento pensionistico a decorrere  dal  1°  gennaio 2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data  del  4  dicembre 2011 e dall'esito della procedura  di  cui  al  successivo  comma  15
risulti  la  capienza  del  contingente,  secondo  le  modalita'  che verranno definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo comma.  Ai  fini  della  norma,  l'esonero  si  intende  concesso  se
l'amministrazione, nella  veste  del dirigente competente in base all'ordinamento dell'amministrazione  stessa,  ha adottato una determinazione  formale  dalla  quale  si  desuma  la   volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato.  L'eventuale  incapienza del fondo comportera' l'applicazione del nuovo regime e,  quindi,  la
prosecuzione del rapporto di esonero  con  il  dipendente  sino  alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianita' contributiva legale.
5. Periodo transitorio.
  Il citato comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo stabilisce  che: «Al  fine  di  agevolare  il  processo  di riduzione  degli  assetti organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,  inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata  in vigore del presente decreto, nei confronti dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al  1°
gennaio 2012.».
  Come si evince dal testo della  disposizione,  la  finalita'  della norma e' quella di agevolare il processo di riduzione  degli  assetti organizzativi connesso all'entrata in vigore delle recenti  norme  di contenimento della spesa e degli  apparati  pubblici.  In  base  alla norma sono fatti salvi gli  effetti  degli  atti  di  collocamento a
riposo per raggiunti limiti di eta'  adottati  dalle  amministrazioni prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza  successiva  al 1° gennaio 2012, a prescindere quindi  dalla  sussistenza  dei  nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato.
  Per espressa previsione, la salvaguardia concerne solo  le  ipotesi di raggiungimento del limite di eta'. Ne consegue che invece  debbono intendersi «travolti» dalla nuova disciplina - se aventi la  predetta decorrenza - le determinazioni ed i  provvedimenti  di  pensionamento eventualmente gia' adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite di eta' nei confronti di dipendenti soggetti al  nuovo  regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza  dell'atto. Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di  collocamento  in
quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l'esercizio del recesso per il raggiungimento della massima anzianita' contributiva comunicato in applicazione dell'art. 72, comma 11, del  d.l.  n.  112  del  2008  a dipendenti con anzianita' contributiva inferiore a 42 anni e  5  mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne ed eta' inferiore a 62 anni   (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all'accettazione, gia' nell'anno 2011,  delle  dimissioni  comunicate per il  raggiungimento  della  quota  nell'anno  2012  o  negli  anni successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale,  l'amministrazione dovra'  rivedere  la  propria  determinazione  dandone  comunicazione all'interessato,  valutando  -  se  del   caso   -   una   successiva comunicazione sulla  base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione dei rapporti di  lavoro  o  di  impiego  per  il  raggiungimento del requisito della quota, il rapporto tra l'amministrazione ed il dipendente dovrà continuare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e l'amministrazione dovra'    darne    comunicazione all'interessato e ritirare  l'eventuale  determinazione o annullare l'eventuale  provvedimento  di  collocamento in quiescenza già adottato.
6. Personale del comparto scuola.
  Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del  comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio  dell'anno  scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

    Roma, 8 marzo 2012

                          Il Ministro per la pubblica amministrazione
                                     e la semplificazione            
                                        Patroni Griffi               

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 313

domenica 1 luglio 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012

fonte: comune di Jesi.

Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. (12A04297)
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Avvertenza: per sua natura il testo non può essere soggetto a modifiche; inoltre, va segnalato che eventuali successive nuove disposizioni in materia, attraverso il medesimo strumento normativo, non saranno evidenziate sul presente atto.